RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

Premessa.

        Nella presente relazione tecnica, in considerazione della circostanza che le norme in esame costituiscono criteri di delega, la valutazione dei relativi oneri è ovviamente dipendente da ipotesi circa il concreto esercizio della delega medesima.
        In ogni caso, nel provvedimento in esame è presente (articolo 1, comma 5) la clausola in base alla quale l'effettivo esercizio dei princìpi a criteri direttivi di delega comportanti maggiori oneri è subordinato all'approvazione e all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
        Va anche rilevato che gli oneri relativi ai criteri di cui alla lettera a), numeri 5), 6) e 8); lettera d); lettera h); lettera i), numero 4); lettera o) (ricomprendenti anche quelli di cui alla lettera a), numero 4), sono espressi in termini di limite massimi di spesa.

A) Criteri di cui al comma 1, lettera a).

        Per quanto riguarda i criteri di cui ai numeri 5), 6) e 8), essi prescrivono una razionalizzazione delle procedure per l'identificazione degli stranieri cui concedere la possibilità d'ingresso tramite l'istituzione di liste organizzate per nazionalità, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti cui affidarne la responsabilità e la creazione nell'immediato di una banca dati. Si ritiene che la procedura di attivazione del nuovo sistema possa richiedere una spesa nel limite di 1 milione di euro per i primi tre anni, ridotto a 0,5 milioni di euro per gli anni successivi.

Comma 1, lettera a), numeri 5), 6) e 8) (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 Dal 2012
Maggiori oneri 1 1 1 0,5 0,5

        Per quanto riguarda il criterio di cui al numero 4), che prevede che siano determinate opportune azioni di sviluppo dei canali per l'incontro della domanda e dell'offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona nonché la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalità pregresse, tali attività rientrano in quelle che potranno essere finanziate con i fondi stanziati per le attività di cui alla lettera o).

 

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B) Criteri di cui al comma 1, lettera b).

        I criteri di delega di cui al comma 1, lettera b), che prevedono di agevolare l'invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine, non comportano implicazioni di tipo finanziario, stante l'integrazione del mercato finanziario italiano e la completata abolizione delle barriere legali ai trasferimenti di capitali. In particolare, il criterio di cui al numero 3), che prevede di valorizzare le competenze degli immigrati anche mediante il loro impiego in attività di cooperazione con i Paesi di origine e anche ai fini del ritorno nei Paesi di origine, non ha implicazioni finanziarie in quanto volto meramente a favorire il coinvolgimento pieno anche degli immigrati nei progetti di cooperazione autonomamente stabiliti e finanziati nell'ambito dei progetti di cooperazione italiana, senza prevedere l'attivazione di progetti aggiuntivi.

C) Criteri di cui al comma 1, lettera c).

        I criteri di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a semplificare le procedure per il rilascio del visto per l'ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell'obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e di garanzia per i richiedenti i visti.
        Non sono previsti effetti finanziari.

D) Criteri di cui al comma 1, lettera d).

        I criteri di delega di cui al comma 1, lettera d), prevedono la semplificazione delle procedure e dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo.
        La disposizione prevede l'istituzione di «sportelli presso i comuni per presentare le richieste di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e, dopo una congrua fase transitoria, il passaggio delle competenze ai comuni per il rinnovo del permesso di soggiorno». Tale disposizione non comporta oneri per i comuni.
        Si fa presente, infatti, che la disposizione attribuisce ai comuni l'attività di diretto contatto con l'utente della procedura relativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta in sostanza di una mera attività di «front office» per le attribuzioni successivamente poi espletate dai competenti uffici delle questure. Per tali attività i comuni potranno utilizzare gli sportelli realizzati per altre attività come, ad esempio, quelle anagrafiche, ponendo anche in essere le necessarie sinergie per le attività da predisporre. È da sottolineare che le medesime attività attualmente vengono svolte dagli uffici postali, sulla base di una convenzione non onerosa che il Ministero dell'interno ha stipulato con la Società Poste italiane Spa. Tutte le spese che sopporta la citata Società Poste italiane Spa per svolgere i

 

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servizi in questione sono interamente coperte da quanto versano gli stranieri interessati al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno (attualmente euro 30,00 per pratica). Sulla base della predetta convenzione con la Società Poste italiane Spa è stata poi avviata un'attività di sperimentazione con l'ANCI che vede coinvolti alcuni comuni per realizzare, come detto sperimentalmente, i prototipi degli sportelli prefigurati dalla norma in esame. Tale attività sperimentale avrà una progressiva espansione ad altri comuni e una raffinazione delle procedure, in particolare informatiche, per poi realizzare gradualmente il passaggio del rilascio dei permessi di soggiorno ai medesimi comuni. Tutto ciò si sta realizzando attraverso risorse finanziarie reperite con i versamenti effettuati dagli utenti interessati alla procedura di che trattasi. Il criterio di delega non comporta, quindi, oneri per i comuni o per lo Stato in quanto i costi delle attività che verranno svolte in adempimento della disposizione saranno interamente coperti da quelle quote che dovranno essere versate dagli utenti dei servizi svolti dai comuni. È da sottolineare, inoltre, che il sistema sarà attuato, come previsto nella disposizione, progressivamente attraverso una realizzazione in fasi successive per estendere il numero degli sportelli comunali fino a dare copertura all'intero territorio nazionale.
        Il criterio di cui alla lettera d), è volto a semplificare e razionalizzare le procedure relative al nulla osta per l'ingresso, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, prevedendo una riorganizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le prefetture - Uffici territoriali del Governo con forme di supporto e di collaborazione da parte degli enti locali.
        Per quanto concerne i relativi oneri, la semplificazione delle procedure e dei requisiti d'ingresso per il rilascio del nulla osta e la riorganizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione richiedono l'implementazione - relativamente all'hardware e al software - dei sistemi informatici esistenti, la formazione del personale a livello centrale e periferico e la costante manutenzione del sistema stesso. I costi previsti possono essere calcolati per le prime due voci - implementazione e formazione - nel limite di 22 milioni di euro complessivi per il triennio dalla data di entrata in vigore del decreto delegato (nel limite di 8 milioni di euro per il primo anno e di 7 milioni di euro per il secondo e il terzo anno) e di 10 milioni di euro, a regime a decorrere dal 2011 per la manutenzione e per l'aggiornamento periodico del personale.

Comma 1, lettera d) (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 Dal 2012
Maggiori oneri 8 7 7 10 10

        Il criterio di delega di cui al numero 3) prevede l'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione dagli attuali sei mesi, previsti dalla norma vigente (articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) a un anno ovvero alla maggior durata degli istituti previsti per gli

 

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ammortizzatori sociali. È, inoltre, disposto il rinnovo in presenza di adeguati mezzi di sussistenza. Sotto questo ultimo profilo, la disposizione, condizionando il rinnovo alla dimostrazione dei mezzi di sussistenza, fra i quali comprendere anche quelli relativi alla copertura sanitaria, non comporta maggiori oneri. In ordine al prolungamento della validità del titolo di soggiorno, da sei mesi a un anno, l'onere potrebbe essere individuato con riferimento alle maggiori spese del Servizio sanitario nazionale cui sono iscritti i disoccupati stranieri. Come stima del costo pieno dell'assistenza sanitaria per soggetti non lavoratori si considera la quota capitaria nazionale di euro 1.700.
        Considerato che il maggior periodo di validità del soggiorno è di sei mesi, il maggior onere è pari a 850 euro pro capite.
        Il numero di permessi di soggiorno rilasciati per attesa occupazione nel 2006 è stato pari a 3.982 e, pertanto, i soggetti interessati al primo anno di applicazione della nuova normativa possono stimarsi prudenzialmente in 4.000. Prudenzialmente prevedendo per gli anni successivi un incremento del 20 per cento annuo fino ad arrivare al terzo anno di applicazione della disposizione, momento in cui c'è la stabilizzazione del numero, atteso che l'incremento è annullato dal numero degli inserimenti lavorativi e delle cessazioni per altri motivi. Il numero è quindi stimato in 5.000, per il secondo anno, e in 6.000, per il terzo. La maggior spesa è stimata in 3,5 milioni di euro (4.000 x 850) per l'anno 2008, in circa 6 milioni di euro (5.000 x 850+1.000x1.700) per l'anno 2009 e in circa 9 milioni di euro (6.000 x 850+2.000x1.700).

Comma 1, lettera d), numero 3 (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 Dal 2012
Maggiori oneri 3,5 6 9 9 9

        Il criterio di cui al numero 4) stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l'ordine e per la sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al ricongiungimento.
        La titolarità del permesso di soggiorno per motivi umanitari autorizza all'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. La spesa media sanitaria a persona per i non lavoratori è stimabile, come precedentemente indicato, in 1.700 euro pro capite. L'aumento dei permessi di soggiorno rilasciati sulla base della disposizione è quantificabile in poche decine l'anno, che per stima prudenziale, considerati anche gli eventuali ricongiungimenti, si arrotondano a 100 per anno. L'ulteriore spesa sanitaria stimabile è da quantificare in euro 170.000 (1.700 x 100) per anno, prudenzialmente arrotondato a euro 200.000. Tale importo subirà un progressivo aumento per gli anni successivi fino al terzo anno, momento in cui l'incremento della spesa dei nuovi permessi umanitari sarà compensato dalla cessazione dei titoli di soggiorno già rilasciati soprattutto in relazione alla possibilità di conversione di tale permesso in quello per lavoro. L'incremento dell'onere è, pertanto, così quantificato: primo anno euro 200.000,

 

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secondo anno euro 400.000, a decorrere dal terzo anno euro 600.000. Non si quantificano oneri in ordine all'erogazione di prestazioni assistenziali sociali in quanto, attesa l'esiguità del numero dei soggetti interessati, tali oneri sono considerati compresi nei calcoli effettuati in relazione alla disposizione specifica che comporta dette erogazioni [lettera l), numero 2)].

Comma 1, lettera d), numero 4) (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 Dal 2012
Maggiori oneri 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6

E) Criteri di cui al comma 1, lettera e).

        I criteri di cui al comma 1, lettera e), prevedono l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
        Non sono previsti effetti finanziari.

F) Criteri di cui al comma 1, lettera f).

        La norma prevede l'armonizzazione della disciplina dell'ingresso e del soggiorno a quella dell'Unione europea che richiede al momento dell'ingresso ovvero del rilascio o della revoca del soggiorno una valutazione degli elementi soggettivi dello straniero. Tale normativa europea (già recepita per i ricongiungimenti familiari e per i lungo soggiornanti) comporta la necessità di valutare sempre l'età dell'interessato, l'esistenza o meno di vincoli familiari nel Paese di origine e in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale (vedi, ad esempio, l'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2007, e l'articolo 9, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dal decreto legislativo n. 3 del 2007).
        Le disposizioni applicative del principio comunitario sono esplicative di quel principio generale stabilito nell'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo alla valutazione in sede di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno dei «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Inoltre è anche doveroso segnalare che l'automatismo sui provvedimenti di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno è ancora escluso ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 8), ratificata con legge n. 848 del 1955 e il cui protocollo n. 11 è stato ratificato con legge n. 296 del 1997.

 

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        La norma, pertanto è solo chiarificatrice di princìpi giuridici già in vigore e, pertanto, non comporta maggiori oneri né minori entrate rispetto alla disciplina vigente.

G) Criteri di cui al comma 1, lettera g).

        I criteri di cui al comma 1, lettera g), sono finalizzati a rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d'intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
        Per i criteri di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6), non sono da prevedere implicazioni finanziarie.
        In ordine al Fondo nazionale rimpatri, previsto dal criterio di cui al numero 1), destinato a finanziare i programmi di rimpatrio volontario e/o assistito, la disposizione che lo istituisce non comporta maggiori oneri a carico dell'erario. Tale Fondo infatti sarà alimentato esclusivamente attraverso contributi che dovranno essere versati dai datori di lavoro che chiederanno l'ingresso nel territorio nazionale del lavoratore extracomunitario. Tale contributo sostituirà l'obbligo che hanno i datori di lavoro, sulla base della disciplina vigente, di far fronte alle spese di trasporto per il rientro in patria dello straniero. Analogo contributo sarà previsto per lo sponsor, soggetto istituzionale o privato, ovvero a carico dello straniero che sarà autorizzato all'ingresso per ricerca lavoro. Una piccola quota di solidarietà potrebbe anche essere prevista a carico dello straniero interessato per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Contributi potranno essere ottenuti anche dall'Unione europea che sta elaborando apposite norme al riguardo.
        Anche il criterio di cui al numero 5) non comporta maggiori oneri. Tale disposizione, infatti, nel prevedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di espulsione per gravi motivi, ribadisce un principio generale già contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. L'articolo 5, comma 6, del medesimo testo unico dispone che nella revoca o nel rifiuto del permesso di soggiorno devono valutarsi «seri motivi, in particolare di carattere umanitario». Tale concetto è poi esplicitato nel successivo articolo 19 relativo ai divieti di espulsione e di respingimento.

H) Criteri di cui al comma 1, lettera h).

        Il comma 1, lettera h), contiene le disposizioni relative alla revisione delle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri attualmente operative. I centri governativi per stranieri dovranno quindi essere sottoposti ai necessari adattamenti per uniformarli al nuovo sistema delle espulsioni previsto dalla norma. Saranno, quindi, necessari lavori da effettuare sulle strutture esistenti e sarà anche necessario adeguare la gestione ottimizzando i servizi di assistenza alla persona, di mediazione culturale e informativi.

 

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        La spesa è prevista nel limite di 30 milioni di euro per due anni, per quanto concerne i costi di revisione delle strutture e di riqualificazione delle medesime e nel limite di 10 milioni di euro a regime per gli ulteriori servizi da fornire nei centri e per l'elevazione degli standard dei servizi di assistenza e informazione nonché per la manutenzione delle opere di revisione e riqualificazione effettuate.

Comma 1, lettera h), numeri 1) e 3) (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 Dal 2012
Maggiori oneri 30 30 10 10 10

I) Criteri di cui al comma 1, lettera i).

        I criteri di cui al comma 1, lettera i), sono finalizzati a favorire l'inserimento civile e sociale dei minori stranieri.
        I criteri di cui ai numeri 2) e 8) non risultano avere implicazioni finanziarie.
        Lo stesso deve evincersi anche per i criteri di cui ai numeri 1), 3) e 5):

            il criterio di cui al numero 1), che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o di entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi, non comporta effetti finanziari in ragione del fatto che gli oneri sono a carico degli stessi genitori;

            il criterio di cui al numero 3), che prevede il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile, parimenti non comporta oneri in quanto esso è già previsto ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e in particolare del comma 6, di cui la precisazione contenuta nel presente disegno di legge, di dichiarazione dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, è una rispecificazione;

            il criterio di cui al numero 5), che prevede la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei consigli territoriali per l'immigrazione, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso, non comporta oneri, in quanto trattasi di mera riorganizzazione e ridefinizione di procedure, volte al miglioramento dell'efficacia e alla semplificazione, non di una modifica delle relative competenze. Per altro, il Comitato è già operante e inserito nei comitati per i quali il Ministero della solidarietà sociale ha effettuato le operazioni ricognitorie di cui all'articolo 29 del

 

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decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

        Per quanto riguarda il criterio di cui al numero 4), che prevede l'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un «Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati», si ritiene possa essere previsto un finanziamento entro un limite pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
        Per quanto riguarda il criterio di cui al numero 6), concernente la ridefinizione e l'estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, si ritiene che esso non comporti oneri specifici, dato che i programmi di ritorno volontario e assistito saranno a carico del Fondo nazionale rimpatri, totalmente alimentato dai contributi di datori di lavoro, soggetti garanti dell'ingresso e stranieri. Contributi potranno essere ottenuti anche dall'Unione europea che sta elaborando apposite norme al riguardo.
        Infine, per quanto riguarda il criterio di cui al numero 7), la previsione che, in caso d'incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l'esatta determinazione dell'età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori, non comporta maggiori oneri. Già oggi, in caso di dubbio sull'età dello straniero, sono disposti gli accertamenti sanitari. Sotto questo profilo non vi sono ulteriori spese.

L) Criterio di cui al comma 1, lettera l).

        Tale criterio mira a favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti. Comporta effetti finanziari il criterio di cui al numero 3) (riduzione da cinque a due anni delle provvidenze di assistenza sociale, con espressa esclusione dell'assegno sociale, qualora non derivante dalla conversione del trattamento di invalidità in godimento).
        Le provvidenze da considerare sono dunque l'assegno di maternità, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.
        Ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, va premesso che in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla presenza straniera, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al 31 dicembre 2005 sono circa 2.670.000, di cui circa 530.000 cittadini dell'Unione europea (compresi rumeni e bulgari). In base ai dati forniti dal Ministero dell'interno le «carte di soggiorno» (a partire dal 2007 denominate «permessi di soggiorno CE per lungo soggiornanti») rilasciate a cittadini extracomunitari sono attualmente circa 520.000.
        Considerando che l'estensione dell'accesso alle provvidenze assistenziali prevista dalla legge delega di riforma del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - con particolare

 

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riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 4) - riguarderebbe i cittadini extracomunitari con due anni di soggiorno legale nel territorio nazionale, i cittadini extracomunitari che avrebbero accesso dal 1o gennaio 2008, in quanto appunto titolari di permesso di soggiorno al 31 dicembre 2005, sono circa 1.620.000.
        Tale platea di riferimento è sostanzialmente superiore a quella che può evincersi dai semplici flussi di ingressi dal 2003 al 2005 (dunque da due o più anni ma meno di cinque). Questo in ragione della presenza di uno «stock» di stranieri che, pur presenti da cinque anni o più, non hanno fatto domanda o non hanno diritto alla carta di soggiorno.
        Prudenzialmente, per calcolare la platea di nuovi beneficiari a seguito della riduzione a due anni del requisito, di seguito si è considerata l'intera platea di 1.620.000 beneficiari per il 2008.
        In base ai dati dell'ISTAT, i minori stranieri presenti in Italia sono circa 585.000 (tra comunitari ed extracomunitari), pari al 21,9 per cento della popolazione straniera residente.
        Le nascite di bambini stranieri in Italia nell'anno 2006 sono 51.971, di cui circa il 20 per cento corrisponde a minori stranieri figli di cittadini dell'Unione europea.
        Ciò costituisce un indicatore per la base di calcolo sulla corresponsione di alcune particolari prestazioni assistenziali erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
        Da quanto sopra esposto derivano le seguenti quantificazioni per il 2008.

Assegno di maternità.

        Vi sono due tipi di assegno di maternità.

        1. Assegno di maternità dello Stato, introdotto con la legge finanziaria 2000, (legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 49, comma 8; regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, recepito successivamente dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, articolo 75; circolare dell'INPS n. 143 del 16 luglio 2001), in favore delle madri lavoratrici, italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, in occasione della nascita di un figlio o in caso di adozione o di affidamento preadottivo. Il beneficio è concesso nella misura intera - senza alcun vincolo di reddito - se l'interessata non beneficia dell'indennità erogata in costanza di congedo di maternità, ovvero per la quota differenziale fino all'importo previsto se:

            a) ha in godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale e può far valere almeno tre mesi di contribuzione (in un periodo tra i 18 e i 9 mesi anteriori all'evento);

            b) in caso di recesso, anche volontario, del rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, con tre mesi di contribuzione, intervenuto tra i 9 e i 18 mesi precedenti l'evento;

 

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            c) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi.

        La prestazione è concessa ed erogata direttamente dall'INPS su istanza da presentare entro sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. Valgono i medesimi criteri dell'assegno di base quanto al parto gemellare e ai casi particolari (concessione al padre eccetera).
        L'importo complessivo (per cinque mensilità) dell'assegno per l'anno 2007 è di 1.813 euro.

        2. Assegno di maternità a carico dei comuni per madri non lavoratrici appartenenti a nuclei familiari con reddito basso (per il 2007, indicatore della situazione economica (ISE) pari a 30.701,58 euro). L'importo complessivo (per cinque mensilità) dell'assegno per l'anno 2007 è di 1.472,60 euro.
        Entrambi gli assegni sono erogati dall'INPS e non sono cumulabili.
        La platea dei beneficiari viene calcolata in base alle nascite di stranieri, alla nazionalità e al livello della dichiarazione relativa all'ISE della madre.
        Rispetto ai nati nell'anno 2006, i nati stranieri extracomunitari sono calcolabili nel modo seguente: 51.971 nascite complessive di bambini stranieri meno il 20 per cento di bambini stranieri comunitari (pari a 10.934 nascite), ossia: 51.971 - 10.934 = 41.037, che prudenzialmente conviene approssimare per eccesso a 42.000. Ipotizzando che il 50 per cento delle madri extracomunitari sia in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la misura di estensione alla prestazione assistenziale per coloro che hanno un permesso di soggiorno legale di due anni sul territorio nazionale riguarderebbe una platea di nuovi potenziali beneficiari, la cui base di riferimento viene calcolata come: 42.000 x (1/2) = 21.000, una stima del tutto prudenziale, tenuto conto che non si sono escluse dal computo dei costi le donne con permanenza da meno di due anni.
        In considerazione dei bassi redditi di cui dispongono in genere gli immigrati, pur se la prestazione viene erogata in presenza di determinati requisiti reddituali è possibile formulare un'ipotesi di accesso alla provvidenza di natura assistenziale da parte della grande maggioranza delle madri extracomunitari, pari al 90 per cento di 21.000. Dunque, già rispetto all'anno 2006 è possibile individuare una platea di circa 18.900 soggetti che effettivamente potrebbero richiedere la misura assistenziale.
        Se si ipotizza che la platea complessiva di 18.900 madri sia composta dal 50 per cento di madri che accedono all'assegno di maternità dello Stato lavoratrici (di cui al caso a), sopra riportato) e dal 50 per cento di madri che accedono all'assegno di maternità dei Comuni (di cui al caso b), sopra riportato), con un conseguente onere per l'anno 2008 pari, rispettivamente, a 17 milioni di euro e a 14 milioni di euro, per un totale pari a 31 milioni di euro.

 

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Assegno per il nucleo familiare numeroso (con almeno tre figli minori).

        L'assegno, concesso dai comuni, spetta ai nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre minori di anni diciotto (sono equiparati ai minori i figli con meno di ventuno anni che siano studenti o apprendisti). Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Tale requisito non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
        La misura assistenziale viene erogata quando le risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non sono superiori a quelle previste dall'ISE valevole per l'assegno. Per l'anno 2007, l'ISE corrisponde a 22.105,12 euro annui per nuclei familiari con cinque componenti.
        L'assegno è pari al massimo a 122,80 euro mensili (per tredici mensilità) per l'anno 2007, corrispondenti a 1.596,40 euro annui.
        Formulando un'ipotesi prudenziale di accesso al beneficio assistenziale per ulteriori circa 5.000 soggetti extracomunitari, il conseguente onere risulta pari a circa 8 milioni di euro nel 2008.

Pensione di invalidità civile.

        Occorre distinguere tra:

            a) assegno di invalidità: assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Per averne diritto è necessario avere un'anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno tre anni versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. L'assegno di invalidità non può essere cumulato con la rendita dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa;

            b) pensione di inabilità: spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale tale da provocare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, che possono far valere l'anzianità assicurativa e contributiva pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno tre anni versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità;

            c) pensione agli invalidi civili: l'INPS eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. Il riconoscimento dell'invalidità civile spetta alle commissioni di accertamento istituite presso le aziende sanitarie locali. L'importo varia a seconda del reddito.

 

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        Al 31 dicembre 2006 i cittadini extracomunitari con carta di soggiorno che hanno percepito l'indennità di invalidità civile sono stati 23.061 (4,5 per cento della popolazione straniera extracomunitaria con carta di soggiorno), per effetto dello stratificarsi negli anni dei vari accessi alle prestazioni in esame. Pertanto, con riferimento ai soggetti titolari da due anni del permesso di soggiorno, occorre considerare, al fine di valutare i maggiori accesi alla prestazione:

            la circostanza che in tale numero sono ricompresi soggetti che comunque avrebbero successivamente rinnovato il permesso di soggiorno;

            la gradualità temporale nel ricorso alle prestazioni.

        In tali termini, effettuando comunque una valutazione improntata a criteri di prudenzialità, si ipotizza un incremento dell'accesso alle prestazioni di circa 10.000 soggetti l'anno per tre anni dal 2008 (e, in via ulteriormente prudenziale, contabilizzando i relativi oneri dal 1o gennaio di ogni anno, anziché in corso d'anno). L'indennità di invalidità civile per il 2007 è valutabile al massimo nell'ammontare di 3.157 euro annui. Dunque, il relativo onere risulta stimabile in circa 33 milioni di euro per l'anno 2008, in 67 milioni di euro per l'anno 2009 e in circa 103 milioni di euro dal 2010.

Indennità di accompagnamento.

        Le persone riconosciute inabili al 100 per cento, che si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da sole la vita quotidiana possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'indennità di accompagnamento comprende: l'indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali; l'indennità di frequenza per i minori di diciotto anni; l'indennità di comunicazione per i non udenti; le indennità speciali per i ciechi parziali ventesimisti; l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti.
        Nel 2007 l'assegno di assistenza è pari a 457,66 euro mensili, corrispondenti a 5.492 euro annui.
        L'incidenza dell'indennità di accompagnamento sulla popolazione italiana è del 2,6 per cento. Risultano circa 1,5 milioni di trattamenti, dei quali circa 1,1 milioni di trattamenti a favore di ultrasessantacinquenni. Considerando la più giovane età dei cittadini extracomunitari (dai dati dell'ISTAT risulta che solo il 5,5 per cento degli stranieri residenti in Italia risultava al 1o gennaio 2006 avere più di cinquantacinque anni di età), si può ipotizzare prudenzialmente una incidenza sulla popolazione extracomunitaria inferiore della metà, ovvero l'1,3 per cento della popolazione straniera extracomunitaria attualmente residente in Italia, ossia circa 21.000 persone. Tale stima di soggetti tuttavia va ridotta in ragione della circostanza che in tale numero sono ricompresi soggetti che comunque avrebbero successivamente

 

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rinnovato il permesso di soggiorno, nonché va considerata la gradualità temporale nel ricorso alle prestazioni. In tali termini si ipotizza in via prudenziale un incremento dell'accesso alle prestazioni di circa 3.500 soggetti l'anno per tre anni dal 2008. Dunque, il relativo onere risulta stimabile in circa 19 milioni di euro per l'anno 2008, in circa 38 milioni di euro per l'anno 2009 e in circa 58 milioni di euro dall'anno 2010.

Comma 1, lettera l), numero 2) (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 2012
Assegni di maternità 31 31 32 32 33
Assegno per il nucleo familiare numeroso (con almeno tre figli minori) 8 8 8 8 9
Pensione di invalidità civile 33 67 102 104 106
Indennità di accompagnamento 19 38 58 59 59
Totale costi 91 144 200 203 207

M) Criteri di cui al comma 1, lettera m).

        Il criterio di cui al comma 1, lettera m), prevede di consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza.
        La disposizione non comporta maggiori oneri. Il principio, già contenuto nell'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è diretto a permettere agli enti locali di effettuare interventi di accoglienza, straordinaria e temporanea, a favore di stranieri sulla base delle risorse finanziarie stabilite nei loro bilanci. Tali interventi potranno essere rivolti anche nei confronti degli stranieri irregolari come già previsto nella legge n. 40 del 1998 e attualmente disposto dal citato testo unico, come modificato dalla legge n. 189 del 2002.

N) Criteri di cui al comma 1, lettera n).

        Il criterio è neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie è già attiva e si prevedono semplicemente una migliore definizione delle relative disposizioni e la definitiva collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale.

O)    Criteri di cui al comma 1, lettera o) e lettera a), numero 4).

        Il criterio prevede il potenziamento delle misure dirette all'integrazione dei migranti. A tali fini si ritiene possano essere previsti, anche per le attività previste alla lettera a), numero 4):

            a) un rifinanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui all'articolo 1, comma 1267, della legge n. 296 del

 

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2006 (legge finanziaria 2007) nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

            b) un finanziamento per ulteriori programmi specifici da attuare attraverso iniziative adottate dai consigli territoriali per l'immigrazione. Gli interventi potrebbero riguardare programmi informativi e di supporto alle attività degli sportelli unici per l'immigrazione, di assistenza e accoglienza anche di soggetti particolarmente vulnerabili, programmi di formazione eccetera. Si stima che tali interventi potrebbero finanziarsi nei limiti di 10 milioni di euro annui.

Comma 1, lettera o) e lettera a), numero 4) (valori in milioni di euro)

  2008 2009 2010 2011 Dal 2012
Maggiori oneri 70 70 70 70 70

P) Criteri di cui al comma 1, lettera p).

        Il criterio di cui al comma 1, lettera p), prevede ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall'Unione europea.
        Nessun effetto finanziario viene previsto a carico del bilancio pubblico.

Q) Criteri di cui al comma 1, lettera q).

        Il criterio di cui al comma 1, lettera q), prevede di favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o di mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o di grave sfruttamento e di garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa.
        Si ritiene che i criteri di cui ai numeri 1) e 2) abbiano implicazioni finanziarie di modesta entità, che possono ritenersi già ricomprese in quelle di cui alle lettere a), numeri 1), 3) e 10), e l), numeri 1) e 2).
        Il criterio di cui al numero 3), che esclude la punibilità nel caso in oggetto, relativa alle infrazioni legate al soggiorno illegale, non comporta effetti finanziari a carico del bilancio pubblico.

R) Criteri di cui al comma 1, lettera r).

        Il criterio di cui al comma 1, lettera r), prevede il coordinamento delle disposizioni da emanare in attuazione della delega con le altre disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.

 

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        Nessun effetto finanziario viene previsto a carico del bilancio pubblico.
        Complessivamente, gli oneri derivanti dal disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione possono riassumersi nella tabella seguente.

Valori in milioni di euro

Maggiori oneri 2008 2009 2010 2011 2012
Comma 1, lettera a), numeri 5), 6) e 8) 1 1 1 0,5 0,5
Comma 1, lettera d) 11,7 13,4 16,6 19,6 19,6
Comma 1, lettera h) 30 30 10 10 10
Comma 1, lettera i) 40 40 40 40 40
Comma 1, lettera l), numero 2) 91 144 200 203 207
Comma 1, lettera o) e lettera a), numero 4) 70 70 70 70 70
Totale 243,7 298,4 337,6 343,1 347,1

 

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